
EMERGENZA CODIV19 - PROROGHE

A seguito dell'emergenza COVID19 vi comunichiamo le principali proroghe riguardanti l'autotrasporto:
In sintesi è stabilito che:
CARTE QUALIFICAZIONE CONDUCENTE
Le CQC rilasciate in Italia si ritiene necessario distinguere tra:
1) CQC con scadenza compresa nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 2 ottobre 2020 mantengono la loro validità:
- per il solo territorio italiano, sino al 3 maggio 2021,
- sul territorio degli altri Paesi dell’UE, fruiscono della proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento;
2) CQC con scadenza compresa nel periodo dal 3 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020:
- il termine di scadenza è prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione, ai sensi dell’art. 1 della Decisione della Commissione C(2020) 5591 final, la cui applicazione risulta più favorevole della norma nazionale. La validità è estesa a tutto il territorio dell’UE, Italia compresa;
3) CQC con scadenza compresa nel periodo dal 1° al 31 gennaio 2021:
- mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 3 maggio 2021, secondo le 5 disposizioni più favorevoli dell’art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020.
PATENTI:
Le patenti rilasciate in Italia:
- sul suolo nazionale, la validità delle patenti di guida, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021.
- a livello internazionale: le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa nel periodo dal 1 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 sono valide per la circolazione negli altri Paesi membri dell’UE per i sette mesi successivi alla data di scadenza;