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DISTRIBUTORE GASOLIO PRIVATO - ADEMPIMENTI

DISTRIBUTORE GASOLIO PRIVATO
Nuova edizione corso CQC 3/2019

 

Nel Decreto cosiddetto “Rilancio” è stata inserita all’art.130, comma 2, lett.b, la norma che prevede l’eliminazione dell’obbligo di denuncia fiscale da parte dei possessori dei serbatoi di gasolio  all’Agenzia delle Dogane, in particolare per:

  • a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi (prima erano 25 mc);
  • b) gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati (distributori privati), agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 metri cubi e non sia superiore a 10 metri cubi (prima erano 10 mc).

La norma stabilisce che a partire dal 1° Gennaio 2021, al posto della denuncia, sarà possibile effettuare una semplice comunicazione di attività all’Ufficio delle Dogane competente per territorio, a cui farà seguito l’assegnazione di un codice identificativo.

Gli stessi soggetti terranno un registro di carico e scarico con modalità semplificate.

Con la circolare dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – prot. 240433 del 27/12/2019 – pubblicata sul sito dell’ADM il 30/12/2019 che, in attuazione dell’art. 5, comma 2 del DL Fiscale n. 157/2019,  prevedeva l'obbligo a partire dal 01 gennaio 2021 della denuncia all’Ufficio delle dogane (ovvero al rilascio della licenza fiscale).